LA CORTE DEI CONTI
Ha  emesso  la  seguente  ordinanza n. 167/2007 nel giudizio di conto
iscritto  al n. 45302 del registro di segreteria, promosso ad istanza
del  magistrato relatore nei confronti: della Banca Popolare Italiana
S.p.A.,  gia'  Banca  Popolare  di Lodi soc. coop. a.r.l., mandataria
della  quale e' la «Bipielle Societa' di Gestione del credito S.p.A.,
in  persona  del  suo legale rappresentante dott. Ernesto Conti e per
esso  del suo procuratore speciale dott. Paolo Cucci, rappresentato e
difeso  dall'avv.  Girolamo  Bongiorno,  nella  qualita' di Tesoriere
dell'Azienda  ospedaliera  V.  Cervello»  di  Palermo per l'esercizio
2002.
Uditi  alla  pubblica  udienza  del 13 aprile 2007 il relatore, cons.
Vincenzo   Lo  Presti,  il  pubblico  ministero,  nella  persona  del
sostituto  procuratore  generale,  Maria Luigia Licastro e l'avvocato
Diego Ziino delegato dall'avv. Bongiorno.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
                              F a t t o
Il  magistrato  relatore sui conti dei tesorieri delle Aziende USL ed
ospedaliere  della  Provincia  di Palermo, nell'esaminare i conti dei
tesorieri  di  diverse  Aziende  U.S.L.  siciliane, constatava alcune
anomalie  nel  calcolo  degli  interessi  passivi  applicati  per  le
anticipazioni  di  cassa,  circostanza,  questa  , che lo induceva ad
effettuare   mirati   approfondimenti  a  carico  di  tutti  i  conti
presentati  dai  tesorieri  di tutte le Aziende U.S.L. ed ospedaliere
dai  quali  si  evinceva  l'avvenuta  erogazione  di anticipazioni di
cassa.  Nella  relazione n. 4746/CEL depositata il 14 settembre 2006,
relativa  al  conto  indicato  in epigrafe, il magistrato relatore ha
affermato che il conto in questione, sotto il profilo sostanziale non
appare  conforme  a  legge  per quanto concerne la liquidazione degli
interessi  passivi  posti  a carico dell'Azienda per anticipazioni di
cassa,  con  la risultante di un debito finale, a carico dell'Azienda
ospedaliera di euro 646,79.
Cio'   premesso,   ha   chiesto,  ai  sensi  dell'art.  30  del  r.d.
n. 1038/1933  che  il  conto  fosse  iscritto  a ruolo per, previe le
opportune  verifiche,  l'accertamento e la declaratoria del superiore
addebito  a  carico  dell'Azienda  ed  in favore del contabile «Banca
Popolare Italiana S.p.A.», con contestuale discarico di quest'ultima.
Il  presidente della sezione ha fissato, con decreto apposto in calce
alla  citata  relazione del magistrato relatore, l'odierna udienza di
trattazione.
La  relazione  del  magistrato relatore e' stata quindi notificata al
contabile in uno al decreto di fissazione della odierna udienza.
Con memoria di costituzione depositata il 21 marzo 2007, la «Bipielle
Societa' di gestione del credito S.p.A., quale mandataria della Banca
Popolare  Italiana  S.p.A.,  gia'  Banca  Popolare di Lodi soc. coop.
a.r.l.,   ha   aderito  alle  conclusioni  formulate  dal  magistrato
relatore.
La  citata  relazione  del  magistrato  relatore in uno al decreto di
fissazione  della  odierna  udienza, in conformita' alle disposizioni
del  vigente  regolamento  di  procedura,  non  risulta  essere stata
notificata  all'Azienda  ospedaliera  «V.  Cervello»  di Palermo che,
pertanto, non si' e' costituita nell'odierno giudizio.
                            D i r i t t o
La  sezione ritiene di doversi dare carico, in via preliminare, della
verifica di conformita' a Costituzione dell'attuale procedura, per la
fase  relativa  alla  costituzione  del contraddittorio, afferente la
tipologia di cui all'odierno giudizio.
Cio'  anche  tenuto  conto  delle  conclusioni cui e' giunta la Corte
costituzionale,   per   analoga   questione  relativa  alla  regolare
costituzione del contraddittorio, nella recente sentenza n. 1/2007.
In  tale  sentenza  infatti  la  Corte  costituzionale, in materia di
giudizio  per  rimborso di quote inesigibili d'imposta, ha dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale   degli  artt.  52,  53  e  54  del
regolamento  di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti,
approvato  con  il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte
in  cui  non  prevedono  che  il ricorso dell'esattore sia notificato
all'amministrazione  finanziaria  e  che anche ad essa siano dati gli
ulteriori avvisi.
Cio'  premesso  si osserva che la disciplina processuale del giudizio
di conto rinviene il proprio fondamento negli artt. 30-42 del r.d. 13
agosto  1933, n. 1038, che non prevedono la necessita' della notifica
della  relazione  del  magistrato  relatore,  in  uno  al  decreto di
fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio
di conto stesso, all'amministrazione, configurando il contraddittorio
esclusivamente nei confronti del contabile.
Ritiene,  questa  Corte  che  l'introduzione,  ad  opera  della legge
costituzionale  23  novembre  1999,  n. 2  di  un nuovo secondo comma
all'art.  111  ,  il  quale  prevede  che ogni processo si svolga nel
contraddittorio  tra  le  parti,  in  condizioni  di  parita',  abbia
radicalmente  modificato  il parametro di riferimento costituzionale,
non  piu',  o  meglio, non solo rinvenibile nell'art. 24 ma anche, in
combinato  disposto,  nell'art. 111, secondo comma, Cost., sottraendo
alla  discrezionalita'  del  legislatore  la  scelta  delle  norme da
seguire   per   la   corretta   instaurazione  del  contenzioso,  con
riferimento alla necessaria effettiva evocazione in giudizio di tutte
le parti sostanziali del rapporto sottoposto all'esame del giudice.
Non  puo',  infatti,  sottacersi  che  l'effettivita'  del diritto di
difesa  di  una «parte» sostanziale del rapporto, nella sua complessa
articolazione  di diritti e di doveri, quella nei cui confronti, poi,
deve  avere  esecuzione  il  provvedimento  emesso dal giudice, debba
essere  oggi  valutata  innanzitutto  con riferimento al rispetto del
principio   del   contraddittorio   e  delle  condizioni  di  parita'
processuale.
Orbene,  la  pur  necessaria  partecipazione  del p.m., quale garante
«dell'imparziale   buona  gestione  contabile»,  non  sembra,  pero',
soddisfare  di per se' la richiesta condizione di parita' processuale
e  di  contraddittorio  tra  le parti sostanziali del rapporto, l'una
delle  quali  (l'amministrazione  di  cui  il  contabile  gestisce le
risorse  finanziarie)  viene  ad  essere  del  tutto estromessa dalla
dialettica processuale, sino al punto che, pur non avendo partecipato
al  giudizio  di  conto  ne'  essendo stata posta nelle condizioni di
potervi   partecipare,   deve   subirne   le  conseguenze  giuridiche
conseguenti all'accertamento giudiziale dell'eventuale credito/debito
riconosciuto ed accertato dalla Corte in capo al contabile.
Ne  consegue  che  la  questione di legittimita' costituzionale degli
artt.  30-42  del  r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che, nel regolare la
procedura  del  giudizio di conto, non prevedono che la relazione del
magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente
udienza  per  la  celebrazione  del  giudizio  di  conto  stesso, sia
notificata   anche  all'amministrazione,  non  appare  manifestamente
infondata con riferimento agli art. 24 e 111, secondo comma, Cost.
La   questione   e'   rilevante   al   fine   del  decidere,  poiche'
dall'accoglimento  di essa nei termini qui prospettati deriverebbe la
necessita' di procedere ai surriferiti adempimenti processuali per la
corretta  instaurazione  del  contraddittorio con l'amministrazione e
l'ulteriore regolare seguito del giudizio di conto.
Il  processo  deve,  pertanto,  essere  sospeso ai sensi dell'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  e  gli atti rimessi alla Corte
costituzionale per il giudizio di competenza.
Copia  della  presente  ordinanza  dovra'  essere notificata, tra gli
altri, anche all'Azienda ospedaliera «V. Cervello» di Palermo che, se
pur  non  potutasi  costituire  nel  presente giudizio, in quanto non
ritualmente   evocata,  risulta  pero'  portatrice  di  un  interesse
personale  e  diretto,  strettamente legato al giudizio in corso, che
puo'  trovare  tutela  solo  attraverso un'eventuale costituzione nel
giudizio   incidentale   di  costituzionalita'  (vedi  decisioni  nn.
429/1991 e 314/1992 della Corte costituzionale).